Statuto Sociale

Il IV Congresso Straordinario dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, svoltosi a Chianciano il 27 giugno 2023, ha approvato il nuovo Statuto sociale. Questo il testo.

 

Capo I

 

Art. 1 Denominazione, sede, durata

  1. L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.), ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ha sede in Roma, Piazza Adriana 3, presso la Casa Madre, accoglie ed unisce i mutilati e gli invalidi di guerra d’Italia, dei quali ha, per legge, la tutela e la rappresentanza esclusiva.

 

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 Principi ispiratori, scopi e simboli

  1. Nel perseguimento delle sue finalità socialmente e moralmente rilevanti, l’Associazione si propone:

a. di ricordare il comune sacrificio, esempio d’amore e di dedizione alla Patria, monito operante per l’eliminazione delle guerre, auspicio per pacifiche relazioni tra i popoli e gli Stati;

b. di alimentare tra i mutilati e gli invalidi di guerra e i loro discendenti l’orgoglio del dovere compiuto, i sentimenti della fratellanza e dell’amore per la libertà e di trasmetterli alle nuove generazioni; di difendere l’unità della Patria che è una e indivisibile; di promuovere la cultura della legalità; di operare per la cooperazione, la distensione internazionale e la difesa della Pace;

c. di tutelare gli interessi morali e materiali dei Soci e delle loro famiglie e di svolgere in ogni campo in loro favore ogni possibile forma di protezione, di assistenza e di solidarietà;

d. di contribuire al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani e di sostenere lo Stato democratico nei suoi ordinamenti fissati dalla Costituzione repubblicana;

e. di mantenere e di sviluppare rapporti di collaborazione con le Forze Armate e dell’Ordine, presidio delle Istituzioni democratiche e repubblicane;

f. di ricercare l’intesa unitaria con le associazioni consorelle per la difesa dei comuni valori patriottici e ideali, della democrazia e della pace, promuovendo altresì forme di collaborazione per il conseguimento dei fini comuni, con particolare riguardo alle nuove generazioni;

g. di intervenire presso le Istituzioni democratiche e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti, anche d’intesa con le associazioni consorelle e le forze politiche e sociali.

 

  1. L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito o forza politica.

 

  1. Il simbolo dell’Associazione è costituito dalla Bandiera Nazionale, con nastro azzurro e nel bianco lo stemma associativo. Ne sono in possesso il Comitato Centrale, i Comitati Regionali, le Sezioni, il Presidente Nazionale.

 

  1. L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, allo scopo di dare continuità ai valori e agli ideali di cui sono portatori i mutilati e gli invalidi di guerra, ha istituito la Fondazione dell’A.N.M.I.G.

 

Art. 3 Oggetto dell’attività

  1. L’Associazione ha per oggetto in via principale le seguenti attività di interesse generale:

a. la promozione della cultura e della memoria storica, attraverso attività quali: mostre, convegni, seminari, pubblicazioni, bandi di concorso, attività formativa (anche in convenzione con enti pubblici o privati), istituzione di centri studi sulla memoria e cooperazione internazionale tesi a realizzare progetti per l’eliminazione dei conflitti, viaggi sui luoghi della memoria, agevolazione del movimento turistico e ricreativo dei Soci;

b. l’assistenza e la protezione dei Soci e dei loro familiari, attraverso attività quali: sostegno alle fasce sociali più deboli, anche tramite istituzione di centri di assistenza fiscale e patronati o convenzioni con i medesimi, stipula di protocolli di intesa per l’erogazione di servizi a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato; intese con case di riposo e case di cura, centri termali e centri di riabilitazione e di terapia;

c. la partecipazione alle celebrazioni istituzionali ed agli eventi commemorativi di natura storica;

d. la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare, degli archivi e di tutto il materiale storico dell’Associazione, anche mediante l’informatizzazione e la digitalizzazione.

 

  1. All’inizio di ogni anno sociale l’Associazione stabilirà il programma delle attività e il calendario relativo al loro svolgimento.

 

  1. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali e secondarie a quelle statutarie, stabilite di volta in volta dalla Direzione Nazionale e approvate dal Comitato Centrale.

 

  1. Al fine di realizzare i propri scopi statutari, l’Associazione può agire in collaborazione, associazione o partecipazione con omologhe organizzazioni ovvero altri soggetti nazionali ed internazionali che perseguano finalità coerenti con quelle dell’Associazione.

 

Capo II

 

Art. 4 Soci

  1. L’Associazione si compone di Soci Effettivi, di Soci d’Onore nonché di Simpatizzanti.
  2. Possono essere Soci Effettivi:

a. i mutilati ed invalidi di guerra e tutti gli altri soggetti titolari di assegno di debito vitalizio dello Stato;

b. coloro che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento o per invalidità assegno rinnovabile anche se scaduto o l’indennità “una tantum”;

c. i titolari di assegno di debito vitalizio dello Stato indiretto e di reversibilità che abbiano acquisito il diritto a tale trattamento a seguito della scomparsa dei mutilati ed invalidi di guerra di cui alla lettera a) del presente articolo;

d. le vedove e gli orfani dei Caduti in Guerra;

e. i discendenti in linea diretta (al compimento dei 18 anni) dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

f. I coniugi dei soci effettivi.

 

  1. Possono essere Simpatizzanti coloro che, condividendo i principi e le finalità dell’A.N.M.I.G., partecipano alla vita associativa con il proprio contributo di natura personale e/o economica, e possono proporre iniziative o programmi di attività.

 

  1. I simpatizzanti che, a decorrere dall’approvazione del presente statuto, rinnovino l’iscrizione per tre anni consecutivi possono fare richiesta di iscrizione come socio effettivo.

 

  1. È riconosciuto Socio d’Onore chi, con servigi di eccezionale importanza, secondo la valutazione della Direzione Nazionale, si sia reso altamente benemerito nei confronti dell’A.N.M.I.G. Il Socio d’Onore è iscritto in apposito albo, che sarà conservato presso la sede centrale. Il titolo può, per speciali benemerenze, essere attribuito anche a città ed enti pubblici o privati.

 

  1. L’ammissione dei soci avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dall’Associazione.

 

Art. 5 Ammissione dei soci

  1. L’ammissione a Socio è subordinata alla mancanza di precedenti penali e ad una valutazione dei requisiti di ammissione e di onorabilità del richiedente.

 

  1. L’ammissione a Socio è demandata alle Sezioni, che deliberano in base ai requisiti stabiliti dal presente Statuto, entro il termine di quarantacinque giorni dalla domanda di ammissione. Contro il diniego di ammissione è accettato, entro trenta giorni, il ricorso al Collegio dei Probiviri che provvede, entro sessanta giorni, in base alle norme di legge e del presente Statuto, alla decisione se ammettere o meno il ricorrente.

 

  1. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli Organi dell’Associazione.

 

  1. I Soci, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri Soci e con gli Organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che stanno alla base del contenuto morale dell’Associazione.

 

  1. La qualità di Socio si perde per rinuncia, per dimissioni, per mancato versamento della quota sociale, per espulsione.

 

  1. L’espulsione è applicabile all’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure che arreca danni materiali o morali all’Associazione. La decisione d’espulsione spetta al Collegio dei Probiviri il quale deve assicurare la possibilità di contraddittorio all’interessato. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri rimangono salve le impugnative innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

 

  1. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione competente, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio in corso, purché sia fatta con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.

 

  1. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

 

Capo III – Norme sul funzionamento dell’Associazione: Organi e patrimonio

 

Art. 6 Organi Centrali e Periferici

  1. L’Associazione è territorialmente organizzata in Sezioni. Le Sezioni, che hanno Organi propri, sono coordinate dal comitato regionale e gli Organi regionali dagli Organi centrali.

 

  1. Sono Organi Centrali dell’Associazione:

a. il Congresso Nazionale;

b. il Comitato Centrale;

c. la Direzione Nazionale;

d. il Presidente Nazionale;

e. il Collegio Centrale dei Sindaci;

f. il Collegio dei Probiviri.

 

  1. Sono Organi regionali:

a. il Comitato Regionale;

b. il Presidente Regionale.

 

  1. Sono Organi sezionali:

a. l’Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo della Sezione;

c. il Presidente della Sezione;

d. il Collegio sezionale dei Sindaci.

 

  1. È riconosciuto agli Organi centrali dell’Associazione, secondo le norme del presente Statuto, un potere di commissariamento e scioglimento delle singole Sezioni.

 

  1. Gli impiegati e salariati dell’Associazione non possono rivestire cariche sociali.

 

Art. 7 Patrimonio e mezzi finanziari dell’Associazione

  1. Il patrimonio sociale è unico ed è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione.

 

  1. L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

a. con le quote associative, anche per delega, nella misura fissata dal Comitato Centrale e con i contributi volontari dei Soci ed eventuali donazioni;

b. con i contributi eventuali dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici e privati;

c. con le rendite del patrimonio associativo;

d. con i proventi di eventuali iniziative di carattere economico, purché secondarie e strumentali rispetto alle primarie attività associative.

 

Capo IV – Funzionamento degli Organi Centrali

 

Art. 8 Congresso Nazionale

  1. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati dei Soci Effettivi di tutte le Sezioni regolarmente costituite.

 

  1. Esso rappresenta l’organo supremo dell’Associazione e sono di sua esclusiva competenza:

a. l’elezione dei componenti il Comitato Centrale;

b. l’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;

c. la delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto, salvo possibilità di delegare, per specifiche materie quali l’adeguamento a norme inderogabili di legge, tale potere alla Direzione Nazionale;

d. la delibera su tutte le questioni di carattere generale attinenti la vita associativa e l’indicazione delle direttive per l’opera che gli altri Organi debbano svolgere per il raggiungimento dei fini sociali;

e. la delibera dello scioglimento dell’Associazione.

  1. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei componenti il Comitato Centrale o da un numero di Sezioni che rappresentino almeno un quinto dei Soci Effettivi.

 

  1. La riunione del Congresso ordinario è indetta dal Comitato Centrale almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio.

 

  1. Il Congresso straordinario è convocato con un preavviso di almeno tre mesi.

 

  1. La convocazione del Congresso avviene a cura del Presidente Nazionale, comunicata, unitamente all’ordine del giorno, almeno due mesi prima, a mezzo posta elettronica ordinaria, a tutte le Sezioni regolarmente costituite.

 

  1. Ogni Sezione è rappresentata da un solo delegato, il quale ha diritto a uno o più voti in relazione al numero dei Soci effettivi.

 

  1. Il Presidente di ciascuna Sezione è obbligato a indire le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale, se non ancora eletti, entro 10 giorni dal ricevimento della convocazione, elezioni che devono tenersi, sotto la cura del Presidente della Sezione e degli Organi che lo coadiuvano, nei successivi 30 giorni.

 

  1. Le elezioni dei delegati di ciascuna Sezione si devono svolgere secondo criteri di pubblicità e trasparenza, non discriminazione e segretezza del voto.

 

  1. Il Congresso Nazionale si riunisce nei giorni indicati nell’avviso di convocazione.

 

  1. Il Congresso Nazionale, ai fini delle modifiche allo Statuto sociale, è valido con la presenza di un numero di delegati rappresentanti almeno i tre quarti dei voti accreditati al Congresso stesso. Sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti.

 

Art. 9 Comitato Centrale

  1. Il Comitato Centrale è un organo composto da 37 membri eletti dal Congresso e dai Presidenti Regionali ed ha la durata di 4 anni. I componenti, che devono essere scelti tra i Soci, sono rinnovabili. Decade dall’organo il componente che perda la qualifica di Socio effettivo.

 

  1. Il Comitato Centrale:

a. elegge il Presidente Nazionale e due Vice-Presidenti;

b. elegge e revoca, su proposta del Presidente Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale;

c. elegge e revoca il Collegio Centrale dei Sindaci;

d. approva i bilanci preventivo e consuntivo.

 

  1. Inoltre, il Comitato Centrale:

a. delibera, anche su proposta del Collegio dei Probiviri, sulla responsabilità dei componenti di tutti gli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

b. stabilisce le linee generali dell’azione dell’Associazione;

c. delibera, su proposta della Direzione Nazionale, la ripartizione della quota annua di contribuzione associativa alle Sezioni ed ai Comitati Regionali;

d. delibera l’acquisto e la cessione a qualunque titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare, sentito il parere delle Sezioni eventualmente interessate e dei relativi Comitati Regionali;

e. approva, su proposta della Direzione Nazionale, i regolamenti di attuazione dello Statuto ed amministrativo-contabile;

f. giudica sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni o provvedimenti della Direzione Nazionale.

 

  1. Il Comitato Centrale si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale o la Direzione Nazionale lo ritengano necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica del comitato stesso.

 

  1. Il Comitato Centrale è convocato almeno tre volte l’anno. Esso è convocato a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione.

 

  1. Le sedute del Comitato Centrale sono valide se interviene la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

  1. La presidenza delle adunanze del Comitato Centrale spetta al Presidente Nazionale ovvero, in caso di sua mancanza o impedimento, al Vicepresidente più anziano, o in mancanza o impedimento del secondo Vicepresidente, al componente più anziano.

 

  1. Le votazioni sono di regola palesi. È obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di questioni relative a persone ovvero quando la maggioranza dei presenti ne faccia richiesta;

 

  1. L’ordine del giorno e gli esiti delle riunioni di Comitato Centrale sono resi noti ai Presidenti delle Sezioni.

 

Art. 10 Direzione Nazionale

  1. La Direzione Nazionale è l’organo cui spetta la gestione dell’Associazione nell’ambito delle linee guida tracciate dal Comitato Centrale. Essa formula i programmi di attività associativa sulla base di tali linee guida.

 

  1. La Direzione Nazionale è composta da 9 membri, scelti tra i Soci Effettivi, di cui 3 di diritto, il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti, e gli altri 6 eletti dal Comitato Centrale.

 

  1. La Direzione Nazionale può attribuire deleghe gestionali a uno o più dei suoi componenti.

 

  1. Alle sedute della Direzione Nazionale assiste, un rappresentante del Collegio Centrale dei Sindaci.

 

  1. Alla Direzione Nazionale spetta inoltre:

a. la predisposizione del bilancio;

b. l’autorizzazione all’apertura delle Sezioni periferiche;

c. la decisione di commissariamento o di scioglimento delle Sezioni, su indicazione del Comitato Regionale, sentito il Collegio dei Probiviri nel solo caso di ragioni disciplinari;

d. l’adozione, anche d’ufficio, in prima istanza, dei provvedimenti disciplinari del caso a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell’ultimo triennio, sentito il Collegio dei Probiviri.

 

  1. Alla Direzione Nazionale spettano eventuali poteri non riservati ad altri Organi.

 

  1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale di regola 9 volte all’anno.

 

  1. Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione, ed in caso di comprovata urgenza almeno 2 giorni prima.

 

  1. Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà dei componenti.

 

  1. Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti.

 

  1. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a singole persone.

 

  1. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.

 

  1. L’adunanza è presieduta dal Presidente Nazionale ovvero, in caso di mancanza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano o dal secondo Vicepresidente o dal componente più anziano per iscrizione.

 

  1. Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono riportati soltanto gli esiti delle votazioni senza alcuna indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti.

 

  1. L’ordine del giorno e gli esiti delle riunioni di Direzione Nazionale sono resi noti ai componenti del Comitato Centrale.

 

Art. 11 Presidente Nazionale

  1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Comitato Centrale. Nella seduta immediatamente successiva il Comitato Centrale elegge due Vice Presidenti, che fanno le veci del Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento; in assenza dei Vice Presidenti, il Presidente Nazionale è sostituito dal componente della Direzione Nazionale in ordine del più votato o, a parità di voti, del più anziano per iscrizione.

 

  1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione e cura la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione nell’ambito delle linee programmatiche del Comitato Centrale e nel rispetto delle strategie dettate dalla Direzione Nazionale.

 

  1. Il Presidente Nazionale presiede e coordina l’attività del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale.

 

  1. Il Presidente Nazionale, in caso di necessità e urgenza, ha il potere di disporre il commissariamento o lo scioglimento per fatti di eccezionale gravità delle Sezioni periferiche. Tale atto ha effetti immediati ma decadrà se non ratificato dalla prima Direzione Nazionale utile.

 

  1. Il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti ed i componenti il Comitato Centrale possono essere revocati dal Comitato Centrale stesso in caso di comportamenti di estrema gravità, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.

 

  1. Il Presidente Nazionale non può assumere altre cariche associative.

 

Art. 12 Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e tre supplenti. Esso nomina il presidente tra i suoi membri effettivi.

 

  1. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.

 

  1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono di volta in volta demandati dalla Direzione Nazionale o dal Comitato Centrale e sugli altri casi previsti dallo Statuto.

 

  1. I Probiviri possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del Comitato Centrale.

 

  1. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie insorte e deferite al Collegio stesso dai Soci.

 

Art. 13 Collegio Centrale dei Sindaci

  1. Il controllo della gestione economica e finanziaria dell’Associazione è affidato ad un Organo collegiale denominato Collegio Centrale dei Sindaci, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e tre supplenti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

 

  1. I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci sono eletti dal Comitato Centrale.

 

  1. La carica di membro del Collegio Centrale dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa centrale o periferica.

 

  1. Il Collegio dei Sindaci, su mandato della Direzione Nazionale, può segnalare comportamenti anomali delle Sezioni (contabili-amministrativi).

 

Capo V – Funzionamento degli Organi Periferici

 

Art. 14 Comitato Regionale

  1. In ogni regione è costituito un Comitato Regionale di cui fanno parte i Presidenti delle Sezioni della regione; fanno eccezione le regioni che non hanno la rappresentanza.

 

  1. Il Comitato Regionale:

a. elegge il Presidente Regionale e il Vice Presidente.

b. coordina, in relazione all’attività regionale, l’azione delle varie Sezioni; segnala agli Organi centrali i mezzi più idonei per il soddisfacimento delle necessità degli Organi periferici; propone lo studio di problemi e provvedimenti di carattere regionale;

c. esamina il rendiconto della gestione amministrativo-contabile regionale;

d. dà il parere sugli atti di costituzione o di scioglimento delle Sezioni e di nomina dei consigli direttivi, nonché sulla ratifica dei regolamenti interni delle Sezioni;

e. vigila sull’andamento amministrativo-contabile delle Sezioni aventi sede nella regione;

f. giudica, in prima istanza, sui ricorsi che i Soci interessati possono proporre entro trenta giorni avverso le deliberazioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni in tema di provvedimenti disciplinari, di ammissione e di cancellazione dei Soci.

 

  1. Il Comitato Regionale è convocato almeno tre volte l’anno dal Presidente Regionale o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nell’eventualità di mancata convocazione da parte del Presidente.

 

Art. 15 Presidente Regionale

  1. Il Presidente Regionale è l’organo di collegamento tra la Sede Centrale e quelle periferiche, ed espleta tali funzioni secondo le norme del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

  1. I Presidenti Regionali sono eletti dal Comitato Regionale entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per l’espletamento delle assemblee elettive sezionali, da tenersi entro il 30 giugno dell’anno di competenza.

 

  1. Di norma possono essere eletti Presidenti Regionali i soli Presidenti di Sezione.

 

  1. I Presidenti Regionali rappresentano e devono essere l’espressione coerente della volontà del Comitato Regionale.

 

Art. 16 Le Sezioni

  1. La Sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell’Associazione e ne attua i fini statutari, svolgendo la propria attività in favore e con la collaborazione dei Soci, tutelando i loro diritti ed indirizzandoli ai loro doveri.

 

  1. Ogni Sezione deve avere una sede sociale, con apertura almeno una volta la settimana, sufficienti possibilità economiche e giustificate ragioni di utilità organizzativa e amministrativa.

 

  1. L’accertamento dell’esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla Direzione Nazionale, acquisito il parere del Comitato Regionale e della Sezione interessata. In mancanza di tali condizioni, la Direzione Nazionale procede all’accorpamento o alla fusione con altra Sezione, sentito il Comitato Regionale.

 

  1. La Sezione può avere uno o più Fiduciariati.

 

Art 17 L’Assemblea dei Soci

  1. L’assemblea dei Soci è convocata di norma ogni quattro anni, per l’elezione delle cariche sociali. È convocata, altresì, ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché per la programmazione delle attività sezionali.
  2. L’assemblea è convocata a cura del Presidente della Sezione mediante avviso personale scritto e/o email a tutti i Soci.
  3. L’avviso di convocazione sarà inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’assemblea, comunicando contemporaneamente l’ordine del giorno e le norme che regolano le elezioni.

 

  1. Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci effettivi in regola col pagamento della quota sociale annuale anche se effettuato lo stesso giorno dell’assemblea prima dell’inizio dei lavori. Tutti i Soci effettivi hanno diritto ad un voto.

 

  1. I Simpatizzanti partecipano all’assemblea senza diritto di voto.

 

  1. Della convocazione dell’assemblea dovrà essere dato contemporaneo avviso al Presidente Regionale e alla Direzione Nazionale.

 

  1. Sono di esclusiva competenza dell’assemblea:

a. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, effettivi e supplenti, nonché del Delegato, effettivo e supplente, al Congresso;

b. l’approvazione della relazione morale e finanziaria della presidenza, sentita la relazione del Collegio sindacale;

c. l’approvazione dell’eventuale regolamento interno della Sezione.

 

  1. L’assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o che essa ritenga di interesse dell’Associazione.

 

  1. L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, sempre che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

 

  1. L’assemblea straordinaria sarà, altresì, convocata quando almeno un decimo dei Soci della Sezione ne faccia richiesta scritta e sottoscritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

 

Art. 18 Il Consiglio Direttivo della Sezione

  1. Il Consiglio Direttivo della Sezione si compone di almeno tre membri effettivi, eletti, unitamente ad un minimo di due supplenti, tra i soci effettivi della Sezione.

 

  1. Il Consigliere che, per giustificati motivi, sia impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre mesi, può essere sostituito dal Consigliere supplente, che ne assume tutti i poteri.

 

  1. Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra la Sezione secondo le direttive degli Organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. L’avviso di convocazione, insieme all’ordine del giorno dei lavori, sarà dal Presidente trasmesso ai singoli membri, per lettera e/o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l’anno.

 

  1. L’avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Sindaci effettivi e al Presidente Regionale.

 

  1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica da un’assemblea congressuale all’altra.

 

  1. Sulle dimissioni dei singoli membri del Consiglio Direttivo della Sezione delibera il Consiglio stesso; su quelle dell’intero Consiglio delibera l’assemblea dei Soci all’uopo convocata entro un mese. La stessa assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio dimissionario rimane in carica fino all’insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo eletti, rimangono in carica solo per il quadriennio in corso. Ove alla convocazione dell’assemblea non provveda il Consiglio dimissionario, provvederà il Presidente Regionale previa nomina di un Reggente da parte della Direzione Nazionale.

 

  1. Il Consiglio Direttivo:

a. predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali e ne rende conto all’assemblea;

b. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei Soci, nonché di quelle della Direzione Nazionale e del Comitato Centrale;

c. programma le attività sezionali previste nel presente Statuto;

d. vigila che nella circoscrizione della Sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei Mutilati ed Invalidi di Guerra;

e. delibera sulle domande di ammissione dei Soci;

f. sorveglia sull’osservanza da parte dei Soci dei doveri derivanti dal presente Statuto, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso;

g. nomina e/o revoca nei comuni della propria circoscrizione eventuali fiduciari;

h. delibera sulle dimissioni dei Soci.

 

  1. La funzionalità del Consiglio Direttivo che, per dimissioni od altre cause ed esauriti i consiglieri supplenti sezionali, si sia ridotto a meno della metà dei suoi componenti effettivi, viene garantita dalla Direzione Nazionale, su proposta del Comitato Regionale, nominando uno o più reggenti, con l’incarico di convocare entro sei mesi l’assemblea per il rinnovo totale del Consiglio Direttivo e con i poteri previsti dal regolamento di attuazione. Tale periodo può essere prorogato una sola volta.

 

  1. Nello stesso modo la Direzione Nazionale provvede quando, per qualsiasi circostanza, il Consiglio Direttivo venga a trovarsi nell’impossibilità di assolvere i suoi compiti.

 

Art. 19 Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Economo della Sezione

  1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo della Sezione, secondo le norme del regolamento di attuazione. In caso di necessità, le cariche di Segretario ed Economo possono essere assunte da una sola persona.

 

  1. Il Presidente:

a. ha la rappresentanza della Sezione;

b. esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli Organi regionali e centrali dell’Associazione;

c. vigila sul buon andamento di tutti gli uffici e servizi della Sezione;

d. convoca il Consiglio Direttivo.

 

  1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue competenze e lo sostituisce in caso di morte, assenza o di impedimento.

 

  1. Il Segretario:

a. vigila sul regolare svolgimento di tutti i servizi di segreteria;

b. aggiorna lo schedario e i nominativi dei Soci;

c. detiene il registro delle assemblee;

d. cura il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai regolamenti;

e. redige e firma insieme al Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

f. partecipa alla trattazione degli affari ad esso delegati.

 

  1. L’Economo:

a. ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato;

b. mantiene aggiornati i libri di contabilità;

c. conserva la documentazione delle entrate e delle uscite finanziarie della Sezione.

 

Art. 20 Il Collegio sezionale dei Sindaci

  1. Il Collegio sezionale dei Sindaci è composto di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea dei Soci unitamente ad un supplente.

 

  1. Esso:

a. elegge nel proprio seno il Presidente;

b. controlla la gestione economica finanziaria della Sezione;

c. ispeziona i libri contabili;

d. verbalizza l’esito delle ispezioni;

e. relaziona sui bilanci consuntivi e preventivi;

f. dura in carica da un’assemblea congressuale all’altra e rimane in carica anche nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo;

g. informa, nel caso di gravi ed eccezionali situazioni amministrative, il Presidente Regionale e la Direzione Nazionale;

h. delibera sulle dimissioni dei singoli componenti dello stesso Collegio.

 

Art. 21 Disciplina delle Sezioni

  1. Le Sezioni sono tenute all’osservanza, oltre che dello Statuto e dei regolamenti, delle direttive e delle disposizioni impartite dagli Organi Centrali e Regionali dell’Associazione e debbono ispirare sempre la loro attività ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le altre Sezioni e con gli altri Organi, onde assicurare al Sodalizio unità e compattezza.

 

  1. Le Sezioni che vengono meno ai doveri di cui al comma precedente o che, comunque, con atti o fatti di indisciplina rechino danno al prestigio e al buon andamento dell’Associazione, sono passibili, a seconda della gravità, di richiamo o di scioglimento del Consiglio Direttivo, con procedimento sanzionatorio disciplinato dal Regolamento di attuazione.

 

Art. 22 Norme comuni agli Organi centrali collegiali

  1. Tutti i componenti degli Organi Centrali, nonché tutti i Presidenti di Sezione e i Presidenti Regionali devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica.

 

  1. Le comunicazioni ufficiali e le convocazioni avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica.

 

  1. In mancanza di convocazione, la riunione è validamente costituita se sono presenti tutti i componenti dell’organo.

 

  1. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-video conferenza o in sola audio-conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

a. almeno dieci giorni prima dell’audio-video riunione devono essere inviati, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti dell’Organo l’ordine del giorno e tutti i documenti ad esso relativi;

b. deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente della riunione ed un altro membro dell’Organo;

c. deve essere consentita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione;

d. deve essere consentito a ciascuno dei presenti di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L’esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione, il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

  1. Tutte le riunioni degli Organi Centrali potranno essere registrate.

 

Capo VI – Bilancio, norme finali e transitorie

 

Art. 23 Bilancio

  1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

 

  1. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; esso è predisposto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Comitato Centrale entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Al termine di ogni anno, il Collegio Centrale dei Sindaci presenta la sua relazione sul bilancio consuntivo, la quale sarà sottoposta all’esame del Comitato Centrale in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo, esso inoltre esprime il proprio parere sui bilanci preventivi preparati dalla Direzione Nazionale, i quali dovranno essere approvati dal Comitato Centrale.

 

  1. Gli adempimenti connessi al bilancio saranno posti in essere dalla Direzione Nazionale.

 

Art. 24 Documentazione

  1. L’Associazione, anche mediante le proprie Sezioni, deve tenere:

a. la documentazione afferente ai singoli Soci e Simpatizzanti;

b. i registri dei verbali;

c. l’archivio dei Soci Storici.

Art. 25 Lavoratori

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 

Art. 26 Utili e avanzi di gestione

  1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, in favore di amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

 

  1. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività istituzionali.

 

Art. 27 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, alla Fondazione istituita dall’A.N.M.I.G. con atto notarile 22 febbraio 2000.

 

Art. 28 Norma di rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile.

 

Art. 29 Norme transitorie

  1. Le norme introdotte dal presente Statuto entrano in vigore dopo l’approvazione da parte degli Organi tutori.