Statuto della Fondazione ANMIG
Approvato dall’Autorità competente in data 29 maggio 2008
Articolo 1
Denominazione e sede sociale Su iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, di seguito indicata come Fondatore, è costituita la Fondazione dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) (per brevità Fondazione), con sede nella Casa Madre dei Mutilati di Guerra, in Roma, Piazza Adriana n.3. Articolo 2 Scopi La Fondazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo principale di onorare i Mutilati ed Invalidi di guerra, mantenendo vivo il ricordo del loro sacrificio e del loro contributo alla configurazione dell’attuale Società civile, sia nazionale che internazionale, nonché di svolgere, in ogni campo, in favore loro, delle loro famiglie e dei loro successori, opera di protezione, di assistenza e solidarietà. Per l’attuazione di tali finalità la Fondazione potrà porre in essere iniziative intese, in via esemplificativa a: a) collaborare con le Autorità e le Istituzioni, sia italiane che estere, per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica dei cittadini, alla distensione internazionale, alla difesa della pace ed al rafforzamento dei sentimenti di fratellanza fra i Popoli; b) promuovere e sviluppare iniziative, anche in armonia con Fondazioni consorelle, tese ad avvicinare i cittadini a dette Istituzioni e sostenere lo Stato democratico nei suoi Ordinamenti fissati dalla Costituzione; c) svolgere ricerche storiche, organizzare convegni, conferenze, seminari, manifestazioni ed attività culturali di qualsiasi genere, connesse allo scopo della Fondazione, editando anche pubblicazioni, riviste, opuscoli, libri, filmati, cassette, dischi, opere su ogni tipo di supporto e quanto altro utile a diffondere, su tutto il territorio nazionale ed all’estero, in particolare nelle giovani generazioni, la conoscenza del sacrificio sofferto dai Mutilati ed Invalidi di guerra italiani e dei grandi valori ideali che li animano; d) istituire corsi di educazione civica e di formazione, borse di studio, premi, anche di natura economica ed incentivi a favore degli assistiti; e) svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al conseguimento dei suoi scopi, utilizzando le risorse proprie, dei privati e degli enti e concorrendo a tutte le iniziative pubbliche e private; f) assicurare il sostegno finanziario all’ANMIG, finché esiste l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra. La Fondazione potrà stipulare, ove ritenuto utile o necessario, ogni opportuno atto o contratto, sia a titolo oneroso che gratuito anche per il finanziamento delle iniziative deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve, medio e lungo termine e finanziamenti bancari anche assistiti da garanzie reali, la locazione sia attiva che passiva, la gestione economica nonché finanziaria dei beni mobili ed immobili ed altri contratti di natura finanziaria, l’acquisto e la vendita di beni immobili, nonché la stipula di convenzioni di qualsiasi genere per il miglior utilizzo degli immobili per i fini istituzionali, nei limiti di legge e del presente Statuto. La Fondazione potrà operare in Italia con l’apertura di Uffici regionali e provinciali, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali. Sino all’estinzione del Fondatore, le Presidenze regionali e le sezioni dell’ANMIG saranno operative anche come organi periferici della Fondazione. La Fondazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito e associazione di carattere politico. Articolo 3 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione viene assicurato dall’Ente Fondatore ANMIG, di seguito indicato come Fondatore, come risulta nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dal Fondatore. Esso è costituito inizialmente dal versamento di Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto,45). La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente articolo 2 utilizzando i frutti e/o le rendite del patrimonio. Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato anche da oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi conferiti a titolo di liberalità da parte di enti e privati, sempre che le elargizioni siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio ai fini di realizzare gli scopi di cui all’art.2 del presente Statuto. La Fondazione potrà, altresì, accrescere il proprio patrimonio mediante incorporazioni di Enti senza fine di lucro. Allo scopo di incrementare o ripristinare il patrimonio della Fondazione, il Fondatore potrà conferire alla stessa, anche in fasi successive, gli immobili di sua proprietà che resteranno, comunque, amministrati dalle strutture dell’ANMIG, sino a quando il Fondatore non si sarà estinto. Articolo 4 Organi della Fondazione Gli organi della Fondazione sono: – Il Congresso; – Il Comitato Centrale; – La Direzione Nazionale; – Il Presidente; – I tre Vice Presidenti; – Il Coordinatore; – Il Collegio dei Revisori dei conti. Articolo 5 Congresso Il Congresso é composto dai soci dell’ANMIG e dai discendenti di questi, i quali abbiano espresso la volontà di aderire agli scopi ed all’attività della Fondazione stessa, ottemperando ad ogni obbligo statutario e ad ogni deliberazione del Comitato Centrale. Su deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal Congresso potranno essere ammessi anche Enti e/o privati che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Sono compiti del Congresso: a) la nomina del Comitato Centrale, secondo quanto previsto dal successivo art.6, comma 2; b) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti; c) l’ammissione prevista dal precedente comma 2 del presente articolo; d) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione. Il Congresso è convocato, a cura del Presidente della Fondazione, di regola ogni tre anni per il rinnovo del Comitato Centrale di cui al precedente punto a), nonché per le deliberazioni relative all’ammissione di cui al precedente punto c). La partecipazione al Congresso avviene con il sistema dei delegati, distinti e proporzionati al numero dei soci e degli aderenti, secondo quanto stabilito per ogni tornata congressuale dal Comitato Centrale. In via straordinaria il Congresso può essere convocato nell’ipotesi prevista dal punto d) ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei delegati al Congresso stesso. Articolo 6 Comitato Centrale Il Comitato Centrale dovrà attuare tutte le iniziative necessarie per la concreta funzionalità della Fondazione. Il Comitato Centrale è composto da trenta componenti eletti dal Congresso della Fondazione, in relazione al numero dei Fondatori e degli Aderenti. I Componenti del Comitato Centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla rinuncia e/o cessazione della carica per qualsiasi motivo i Componenti uscenti dovranno essere sostituiti dai supplenti che abbiano riportato in Congresso il maggior numero di voti nell’ambito della rispettiva categoria di appartenenza. Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, produce la decadenza d’ufficio dalla carica di Componente del Comitato Centrale. Il Comitato Centrale è presieduto dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vice Presidente da lui delegato. Articolo 7 Competenze del Comitato Centrale Spetta al Comitato Centrale in sede ordinaria determinare l’indirizzo generale della Fondazione nonché: a) eleggere il Presidente della Fondazione; b) eleggere i tre Vice Presidenti della Fondazione; c) deliberare entro il mese di ottobre di ogni anno il documento programmatico dell’attività istituzionale annuale e pluriennale prevista dallo Statuto, definendo gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità e le risorse da destinarvi; d) deliberare in merito al bilancio preventivo annuale ed al conto consuntivo e alla relazione finanziaria; e) deliberare le modifiche del presente Statuto; f) redigere il Regolamento di attuazione del presente Statuto; g) redigere il Regolamento interno della Fondazione che definisce la struttura organizzativa, i criteri di assegnazione dei compiti e responsabilità e gli strumenti per la gestione ed il controllo delle attività, nonché quant’altro necessario per la corretta gestione della Fondazione; h) provvedere all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori dalla propria sede; i) deliberare in merito alle mutazioni dei beni mobili ed immobili in ottemperanza alle prescrizioni e vincoli stabiliti dal Fondatore, nonché in merito all’assunzione di finanziamenti ed altri impegni di carattere finanziario; l) deliberare in merito alla revoca dei Componenti il Comitato stesso per i casi previsti dal presente Statuto; m) deliberare sul compenso, diarie, gettoni e rimborsi dei Revisori dei conti; n) deliberare sui rimborsi, diarie e gettoni dei membri del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale, sentito il parere del Collegio dei Revisori; o) deliberare in qualsiasi altra materia che gli venga sottoposta dalla Direzione Nazionale. Articolo 8 Convocazione del Comitato Centrale Il Comitato Centrale si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione o la Direzione Nazionale lo ritengano necessario, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due terzi dei membri in carica del Comitato stesso. In ogni caso il Comitato Centrale deve essere convocato almeno due volte all’anno per le delibere di cui al punto d) del precedente art.7. Articolo 9 Deliberazioni del Comitato Centrale Le riunioni del Comitato Centrale in sede ordinaria sono regolarmente costituite se intervengono almeno due terzi dei membri in carica del Comitato stesso, in prima convocazione, e la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Salva diversa determinazione del Presidente, da prendersi di volta in volta, ovvero della maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti, le votazioni avvengono a scrutinio palese. Di ogni seduta del Comitato è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore e trascritto nel Registro dei verbali. Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto contrario o favorevole da lui espresso. In mancanza di tale richiesta, nel verbale viene riportato solo l’esito delle votazioni, senza indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti. Le elezioni del Presidente della Fondazione e dei componenti della Direzione Nazionale avvengono a scrutinio segreto. Articolo 10 Direzione Nazionale La Direzione Nazionale è composta dal Presidente della Fondazione, dai tre Vice Presidenti e da altri cinque membri eletti dal Comitato Centrale nella sua prima riunione a scrutinio segreto. I membri della Direzione Nazionale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alle sedute della Direzione Nazionale partecipa con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori od un Componente da lui delegato. La perdita della qualità di membro del Comitato Centrale comporta anche la cessazione dalla qualità di membro della Direzione Nazionale. Articolo 11 Competenze della Direzione Nazionale La Direzione Nazionale attua le deliberazioni del Comitato Centrale ed adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo sottoporli a ratifica del Comitato Centrale nella successiva riunione di questo. In particolare la Direzione Nazionale: a) predispone i programmi di attività in attuazione degli scopi statutari da sottoporre all’approvazione del Comitato Centrale; b) cura la gestione ordinaria della Fondazione e stipula contratti di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di locazione e di compravendita di beni mobili ed immobili, per questi ultimi se non sottoposti al vincolo di indisponibilità prescritto dal Fondatore; c) delibera sulle accettazioni delle donazioni e dei lasciti con beneficio d’inventario; d) delibera sulla costituzione di gruppi di studio e/o commissioni fissandone attribuzioni e nominandone i componenti; e) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del Comitato Centrale ed una relazione al bilancio consuntivo; f) delibera il conferimento di incarichi e funzioni ai propri membri, fissandone modalità, termini e condizioni, sia con opportune deleghe che con specifiche procure, stabilendo i relativi compensi, diarie e rimborsi, sentito il parere dei Revisori dei conti; g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato; h) nomina e revoca il Coordinatore. Articolo 12 Convocazione della Direzione Nazionale La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente, di regola, una volta ogni tre mesi. Articolo 13 Deliberazioni della Direzione Nazionale Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è necessaria la presenza di almeno quattro membri della Direzione, oltre il Presidente o in sua assenza di uno dei Vice Presidenti. Si considerano approvate le deliberazioni che riportano la maggioranza dei voti espressi. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda altrimenti o così deliberi la maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni a scrutinio palese a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta anche da un solo componente; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore e trascritto nel Registro dei verbali. Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale viene riportato solo l’esito delle votazioni, senza indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti. Articolo 14 Il Presidente Il Presidente della Fondazione, eletto dal Comitato Centrale come previsto dall’art.7 dello Statuto, durerà in carica tre anni e potrà essere rielett Articolo 15 Competenze del Presidente della Fondazione Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Comitato Centrale e la Direzione Nazionale, coordinandone l’attività e vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e siano eseguite le deliberazioni del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad un Vice Presidente. Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone secondo le rispettive competenze al Comitato Centrale o alla Direzione Nazionale nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente. Sino a quando il Fondatore continuerà a svolgere la sua attività istituzionale il Presidente riferirà sull’attività della Fondazione al Congresso nazionale dell’ANMIG. Articolo 16 Il Coordinatore Il Coordinatore assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione; partecipa alle riunioni del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. Il Coordinatore provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione. Il Coordinatore ha la rappresentanza necessaria per l’esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti alla attività della Fondazione. La Direzione Nazionale ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Coordinatore. Il Coordinatore deve avere competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo. Articolo 17 Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Alle esigenze funzionali della Fondazione provvederà il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il cui organico, stato giuridico e trattamento economico verranno stabiliti con successivo Regolamento, da approvare nelle forme di rito. Articolo 18 Collegio dei Revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi nominati dal Congresso e da due supplenti. Essi rimarranno in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. Il Presidente del Collegio partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della Direzione Nazionale ed i Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Comitato Centrale. Il Collegio dei Revisori dei conti eleggerà il proprio Presidente fra i membri effettivi. Alla cessazione e/o rinuncia della carica per qualsiasi motivo, i Revisori uscenti saranno sostituiti dai supplenti. Articolo 19 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Direzione Nazionale in occasione della redazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, dovrà far pervenire al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il progetto di bilancio e la sua relazione almeno trenta giorni prima della data fissata dal Comitato Centrale convocato per la sua approvazione. Il Collegio dei Revisori dovrà corredare il progetto di bilancio con una propria relazione e depositare presso la sede della Fondazione, a disposizione dei componenti del Comitato Centrale, il progetto di bilancio e la sua relazione almeno trenta giorni prima della data fissata dal Comitato Centrale convocato per la sua approvazione. Articolo 20 Durata ed estinzione La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, della Fondazione, l’eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni del Congresso prese a maggioranza dai due terzi dei votanti. Articolo 21 Esclusioni Sono esclusi dai benefici previsti dall’art.2 e dalle nomine previste dal presente Statuto nonché da qualsiasi carica connessa alle attività della Fondazione: – coloro che risultino indegni per un comportamento contrario alla unità ed indivisibilità della Patria e comunque lesivo degli interessi materiali e delle finalità morali, ideali e patriottiche della Fondazione; – i dipendenti in servizio presso la Fondazione. Articolo 22 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e nell’atto costitutivo di cui è parte integrante, si applicano le vigenti norme di legge.
Norme transitorie Articolo 23 Fino all’elezione degli organi della Fondazione prevista dal presente Statuto e comunque fino a quando il Fondatore continuerà a svolgere la sua attività istituzionale, la Fondazione e l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra svolgono la loro attività in stretto collegamento e con le seguenti identificazioni di organi: a) Il Presidente della Fondazione si identifica nel Presidente dell’Associazione fondatrice; b) I tre Vice Presidenti della Fondazione si identificano nei tre Vice Presidenti dell’Associazione fondatrice; c) Il Comitato Centrale della Fondazione si identifica nel Comitato Centrale dell’Associazione fondatrice; d) La Direzione Nazionale della Fondazione si identifica nella Direzione Nazionale dell’Associazione fondatrice; e) Il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione si identifica nel Collegio Sindacale dell’Associazione fondatrice; f) Il Coordinatore della Fondazione si identifica nel funzionario coordinatore degli uffici dell’Associazione fondatrice; g) I Comitati Fiduciari provinciali e regionali della Fondazione si identificano nei Comitati Provinciali e Regionali dell’Associazione fondatrice; h) Il personale amministrativo, tecnico e ausiliare e la struttura burocratica della Fondazione si identifica nel personale amministrativo, tecnico e ausiliare e nella struttura burocratica della Associazione fondatrice; i) Il Congresso della Fondazione si identifica nel Congresso Nazionale dell’Associazione Fondatrice. I documenti amministrativi e contabili della Fondazione sono tenuti materialmente distinti e separati da quelli dell’Associazione fondatrice. Il patrimonio della Fondazione e dell’Associazione fondatrice è tenuto separato e distinto nella gestione delle due istituzioni. Sarà assunto totalmente nella proprietà e nella gestione della Fondazione all’atto di scioglimento dell’Associazione fondatrice. Articolo 24 Allo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che favoriscano l’effettiva operosità della Fondazione è costituita, di concerto con l’ANMIG, una Consulta Nazionale degli aderenti. Detta Consulta, composta da diciannove aderenti (uno per ogni regione) designati dai Presidenti Regionali e da dieci aderenti designati dalla Direzione Nazionale dell’ANMIG, si riunirà di norma tre volte all’anno, unitamente alla Direzione Nazionale stessa e da questa convocata.
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