Farmaci di fascia C (legge 203/2000)
26-7-2000 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale h. 173
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 19 luglio 2000, n. 203. Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazíonale dei farmací di classe C) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. I. l. 1 medicinali attualmente classificatì nella classe C), di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti deì titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cuì il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Art. 2. l. All’onere derivante dall’applicazíone dell’articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo specíale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativì della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 2000 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli. Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2000): Presentato dal sen. Gerardo AGOSTINI il 23 gennaio 1997. Assegnato alla 12* commissione (Igiene e sanità), in sede referente, 9 13 febbraio 1997, con pareri delle commissioni l*, 5*, e 6*. Esaminato dalla 12* commissione il 16 luglio 1998, il 19 e 24 novembre 1998. il 26 maggio 1999 ed il 16 giugno 1999. Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1999 (atto n. 2000/A) relatore sen. Francesco CARELLA. Esaminato ed approvato in aula il 28 luglio 1999. Camera dei deputati (atto n. 6292): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla XII commissione il 26 e 27 ottobre 1999, il 26 gennaio 2000 e l’8 febbraio 2000. Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 2000 (atto n. 6292-3491-44921/A) relatore on. Salvatore GIACALONE. Esaminato in aula il 25 febbraio 2000 e approvato con modificazioni il 13 giugno 2000. Senato della Repubblica (atto n. 2000/B) Assegnato alla l2* commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 20 giugno 2000 con parere della commissione 5*. Esaminato ed approvato dalla 12* commissione il 6 luglio 2000. NOTE AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all’art. 1: Il testo dei comma 10 dell’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente: «l0. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica dei farmaco di cui airart. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla rielassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 dei presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croníche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ». 0OGO253 |